Art. 1 Costituzione e denominazione

1.1 E’ costituita la “FONDAZIONE GRITTI MINETTI” con sede legale in Seriate (BG).

1.2 La Fondazione non persegue finalità di lucro e non può distribuire utili.

1.3 La Fondazione non ha limiti di durata.

1.4 La Fondazione opera nell'ambito del territorio della Regione Lombardia. Il Consiglio di Amministrazione, con sua delibera, può trasferire la sede nell’ambito del Comune di Seriate (BG), istituire sezioni staccate o sedi secondarie nella Regione Lombardia.

Art.2 Finalità della Fondazione

2.1 La Fondazione ha come scopo principale il sostenimento, anche finanziario, dei progetti di studio, delle ricerche scientifiche, delle attività formative, educative ed istruttive volte a promuovere e favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio lombardo, ponendo particolare attenzione ai principi ispiratori della Costituzione Italiana, quali la solidarietà, la giustizia sociale, l’eguaglianza, la libertà, e la pace.

2.2 La Fondazione si riconosce nei valori e nella cultura della sinistra democratica italiana ed europea.

2.3 Nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Fondazione potrà:

  • promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni ed incontri,
  • elaborare e diffondere ipotesi di sviluppo economico e sociale della realtà provinciale, ancorandola a progetti organici in grado di valorizzare le risorse disponibili, le capacità imprenditoriali e le tradizioni culturali;
  • organizzare ed assistere gli studenti nel proprio percorso formativo, attivando progetti ed iniziative aventi la finalità di sviluppare le capacità professionali dei medesimi;
  • istituire premi e borse di studio;
  • organizzare sagre, feste nonché istituire mostre o fiere volte a promuovere tra il pubblico la conoscenza delle attività istituzionali della Fondazione;
  • promuovere e organizzare campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi;
  • istituire idonee forme di comunicazione, di dibattito e di confronto culturale sui temi di specifico interesse;
  • favorire, anche indirettamente, le attività di enti e soggetti aventi finalità istituzionali analoghe a quelle della Fondazione, mettendo a disposizione, spazi ed immobili di proprietà;
  • partecipare, anche attraverso contratti e rapporti associativi, ad iniziative promosse ed organizzate da università pubbliche e private o da altri organismi pubblici o privati italiani e stranieri per progetti culturali, formativi, informativi, di ricerca e di studio;
  • favorire forme di scambio in sede comunitaria e internazionale;
  • promuovere pubblicazioni ed iniziative editoriali di qualsiasi tipo e natura attinenti lo scopo della Fondazione, nel rispetto dei limiti previsti per le attività editoriali precluse ai sensi della normativa vigente;
  • intraprendere qualsiasi altra iniziativa volta a promuovere il pensiero e la cultura, favorendo l’incontro fra tutti coloro che possano fornire supporto di idee ed ogni altro contributo e sostegno alle attività della Fondazione.

2.4 La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle espressamente indicate nel successivo articolo.

Art. 3 Attività strumentali, accessorie e connesse

3.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l’altro:

  • stipulare atti o contratti, tra cui finanziamenti di qualsivoglia natura e tipologia, anche atipica, compravendite di proprietà mobiliari e immobiliari, acquisti di diritti reali su beni immobili, convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerati necessari e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi;
  • amministrare e gestire i propri beni ed immobili, concedendo i medesimi in locazione o in comodato gratuito a soggetti, associazioni e partiti che perseguano, senza finalità lucrative, le medesime finalità della Fondazione;
  • partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione dello sviluppo culturale della società civile;
  • costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a Fondazioni del medesimo tipo.

Nell’ambito delle attività strumentali, accessorie e connesse sono comunque escluse quelle finanziarie, professionali o di altro genere che siano precluse ai sensi di legge.

Art. 4 Patrimonio e proventi

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  • dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili, effettuati dal Fondatore;
  • da elargizioni fatte da altri enti, pubblici o privati, o da donazioni o disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
  • dai beni, mobili e immobili, che sono pervenuti e/o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
  • dalle somme delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
  • dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
  • da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da enti pubblici.

Art. 5 Fondo di gestione

5.1 Il fondo di gestione, per l’adempimento dei compiti della Fondazione, è costituito:

  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
  • da eventuali donazioni, disposizioni testamentarie o elargizioni che provengano alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
  • dai contributi da chiunque provenienti e destinati all’attività della Fondazione;
  • dai contributi da chiunque provenienti e vincolati allo svolgimento di specifiche attività della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà, deliberare la creazione di un apposito fondo vincolato all’oggetto del contributo.
  • dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e da ogni altra entrata di qualsivoglia tipologia e natura, che non siano espressamente destinate a patrimonio.

5.2 Le rendite, gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse con preferenza per quegli interventi volti alla conservazione, valorizzazione ed implementazione del proprio patrimonio.

5.3 E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante tutta la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto, regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

5.4 La Fondazione può fare ricorso a mutui, prestiti e locazioni finanziarie, anche prestando garanzie reali.

Art. 6 Fondatore

6.1 Fondatore è la “Federazione provinciale dei Democratici di Sinistra” di Bergamo.

Art. 7 Organi

7.1. Sono organi delle Fondazione:

  • il Consiglio di Indirizzo;
  • l’Assemblea dei Partecipanti;
  • il Presidente del Consiglio di Indirizzo;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  • il Collegio dei Revisori Legali o il Revisore Legale.

7.2. Sono organi eventuali della Fondazione:

  • il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo
  • il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  • la Commissione per le Attività Culturali e Scientifiche;
  • il Direttore Generale;
  • le Commissioni Consultive.

Art. 8 Il Consiglio di Indirizzo

8.1 Il Consiglio di Indirizzo è costituito da due categorie di consiglieri: i “Consiglieri elettivi” ed i “Consiglieri di diritto”.

8.2 I “Consiglieri elettivi” sono presenti in un numero variabile di membri con un minimo di 7 (sette), ed un massimo di 11 (undici).

8.3 Sono denominati “Consiglieri di diritto” i seguenti 11 (undici) soggetti nominati a vita per espressa volontà del Fondatore o successivamente cooptati ed in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie approvate dal Consiglio di Indirizzo il giorno 31 marzo 2017:

  • BENIGNI GIUSEPPE, nato a Scanzorosciate (Bg) il giorno 1 luglio 1948 e residente a Scanzorosciate (Bg), via Marconi n.16, Codice Fiscale: BNG GPP 48L01 I506F;
  • GIUSEPPE VALLIFUOCO nato a Secondigliano (Na) il giorno 23 luglio 1951 e residente a Seriate (Bg) via Piave 41/C, Codice Fiscale VLL GPP 51L23 I560A;
  • ROSSI MATTEO, nato a Ponte S. Pietro (Bg), il giorno 21 novembre 1976 e residente a Bonate Sopra (Bg) via San Rocco n.1, Codice Fiscale: RSS MTT 76S21 G856J;
  • ROTA ROSALBA, nata a Almenno San Salvatore (Bg), il giorno 29 ottobre 1946 e residente ad Almenno San Salvatore (Bg), via Marconi n.6, Codice Fiscale: RTO RLB 46R69 A217D;
  • MISIANI ANTONIO, nato a Bergamo (Bg), il giorno 4 settembre 1968 e residente a Bergamo (Bg) Via Corridoni n. 24, Codice Fiscale: MSN NTN 68P04 A794K;
  • CARLO CARMINATI, nato a Mapello (bg) il giorno 28 giugno 1943 e residente a Mapello (Bg), via Dei Colli 21, Codice Fiscale CRM CRL 43H28 E901G;
  • MORETTI TERSILLO, nato a Villongo (Bg) il giorno 16 gennaio 1952 e residente a Lovere (Bg), via Donizetti n.7, Codice Fiscale: MRT TSL 52A16 M045X;
  • FERRARI IVANO, nato a Bergamo (Bg) il giorno 6 maggio 1962 e residente a Terno d’Isola (Bg) via Torer n.21, Codice Fiscale: FRR VNI 62E06 A794H;
  • ARMANDI RENATO, nato a Romano di Lombardia (Bg) il giorno 22 febbraio 1949 e residente a Romano di Lombardia, via Balilla n.62, Codice Fiscale: RMN RNT 49B22 H509G;
  • ONGARO LUCIANO, nato a Bergamo (Bg) il giorno 5 giugno 1938 e residente a Bergamo (Bg), via Porta Dipinta n.34, Codice Fiscale: NGR LCN 38H05 A794N;
  • SCANZI ALBERTO, nato a Bergamo (Bg) il giorno 1 aprile 1951 e residente a Bergamo (Bg) via Einstein n.37, Codice Fiscale: SCN LRT 51D01 A794Y.

8.4 Sono “Consiglieri elettivi” i membri eletti dall’Assemblea dei Partecipanti di cui all’articolo 9 del presente statuto. I Consiglieri elettivi restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

8.5 In caso di morte, incapacità, dimissioni o cessazione di uno dei Consiglieri elettivi, si procederà al rinnovo della componente elettiva del Consiglio stesso, solo qualora il numero complessivo dei componenti divenisse inferiore a 7 (sette).

8.6 L’esclusione di un Consigliere di Indirizzo può essere deliberata per giusta causa dal Consiglio di Indirizzo con il voto unanime di tutti gli altri Consiglieri in carica. L’esclusione sarà validamente operante a decorre dalla data della delibera.

8.7 Il Consiglio di Indirizzo ha il compito di:

  • eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, e fissarne il numero;
  • eleggere il Presidente del Consiglio di Indirizzo ed eventualmente il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo;
  • revocare, per giusta causa, i membri del Consiglio di Amministrazione;
  • eleggere i membri del Collegio dei Revisori Legali o il Revisore Legale;
  • esprimere, a maggioranza assoluta, il parere obbligatorio e vincolante circa lo scioglimento della Fondazione ai sensi dell’articolo 22 del presente Statuto;
  • fornire al Consiglio di Amministrazione, nel caso di scioglimento di cui al punto precedente, nominativi di enti od organizzazioni a cui destinare il patrimonio residuo della Fondazione; secondo i principi istitutivi della Fondazione stessa; in mancanza di questo parere, decide il Consiglio di Amministrazione;
  • deliberare le modifiche dello Statuto della Fondazione;
  • approvare il bilancio d’esercizio che sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
  • autorizzare il Consiglio di Amministrazione alla stipula delle seguenti operazioni, se di valore eccedente la somma di € 250.000,00: vendita e acquisto di beni immobili e/o di partecipazioni societarie, mutui e/o finanziamenti di qualsiasi genere.
  • approvare entro la fine del mese di dicembre la relazione d’indirizzo predisposta dal Presidente del Consiglio di Indirizzo inerente il nuovo anno sociale.

8.8 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno due volte all’anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o a seguito di richiesta da parte di almeno un terzo dei membri.

8.9 Le adunanze sono convocate dal Presidente tramite apposito avviso contenente la data, il luogo e l’ora dell’adunanza nonché l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. Il Presidente potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti, alternativamente o cumulativamente tra loro,:

  • lettera raccomandata o telegramma inviati a tutti i consiglieri a mezzo servizi postali o equiparati muniti di avviso di ricevimento;
  • lettera semplice, inviata ai consiglieri, che dovrà essere restituita dagli stessi in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
  • messaggio telefax o di posta elettronica inviato a tutti i consiglieri.

L’invito deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dalla seduta ed almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni ritenute urgenti. In caso di accertata necessità e urgenza, con l’assenso di tutti i suoi componenti e all’unanimità, il Consiglio può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.

8.10 Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica.

8.11 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce sotto la direzione del Presidente, e designa a maggioranza un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti. In caso di impossibilità temporanea del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio eleggerà a maggioranza dei presenti il Presidente della riunione.

8.12 Il Consiglio d’Indirizzo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro membro dell’organo. Ciascun Consigliere può farsi portatore di una sola delega.

8.13 Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e con voto palese. Gli astenuti non sono considerati voti validi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8.14 Le modifiche statutarie sono approvate con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

8.15 E’ ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audio e video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

8.16 Delle adunanze del Consiglio di Indirizzo vengono redatti i relativi verbali, firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario, e trascritti in ordine cronologico su apposito libro.

Art. 9 Assemblea dei Partecipanti

9.1 L’Assemblea dei Partecipanti è costituta dai rappresentanti, designati a norma delle rispettive disposizioni statutarie, dai circoli, dalle associazioni o dalle istituzioni, con le quali è stato stipulato un contratto di comodato/locazione avente ad oggetto gli immobili di proprietà della Fondazione, attraverso cui la medesima svolge la propria attività istituzionale in modo indiretto.

9.2 L’Assemblea ha unicamente il compito di procedere ad eleggere i nuovi consiglieri in vista della scadenza del Consiglio di Indirizzo. Il numero dei Consiglieri che l’Assemblea dovrà eleggere sarà stabilito di volta in volta dal Consiglio di Indirizzo uscente, nel rispetto di quanto previsto all’art. 8 del presente Statuto.

9.3 L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Indirizzo.

9.4 L’avviso di convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno, la data e il luogo previsto per l’Assemblea sia per la prima convocazione sia per la seconda convocazione. Il Presidente potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti, alternativamente o cumulativamente tra loro:

  • lettera raccomandata o telegramma inviati a tutti i circoli, associazioni o istituzioni, a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
  • messaggio telefax o di posta elettronica inviato a tutti i circoli, associazioni o istituzioni.

L’avviso di convocazione dovrà essere recapitato agli enti a cura del Presidente del Consiglio di Indirizzo almeno tre mesi prima dalla data di scadenza del Consiglio di Indirizzo.

9.5 Ricevuto l’avviso di convocazione, ogni circolo, associazione o istituzione dovrà procedere a designare un proprio soggetto-rappresentante che interverrà nell’Assemblea. Ogni Partecipante, inoltre, potrà eventualmente designare un proprio candidato alla carica di Consigliere.

Ogni circolo, associazione o istituzione dovrà fornire al Presidente del Consiglio di Indirizzo, entro quindici giorni prima dalla data di convocazione, il nominativo del soggetto che interverrà nella seduta e il nominativo del possibile candidato.

9.6 L’Assemblea dei Partecipanti si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei rappresentanti designati dai circoli, dalle associazioni o dalle istituzioni. Non è ammesso il voto per delega.

In seconda convocazione l’Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita indipendentemente dal numero dei presenti.

9.7 La modalità di elezione dei Consiglieri è stabilita dal Consiglio di Indirizzo con apposito Regolamento Elettorale adottato a maggioranza assoluta, comunicato contestualmente all’avviso di convocazione dell’Assemblea. Il Regolamento Elettorale deve prevedere adeguate garanzie di rappresentanza e pluralismo di tutte le realtà dei Partecipanti.

9.8 Delle adunanze dell’Assemblea dei Circoli vengono redatti i relativi verbali, firmati dal Presidente della Riunione e dal Segretario, e trascritti in ordine cronologico su apposito libro.

Art. 10 Il Presidente del Consiglio di Indirizzo

10.1. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è eletto, ad eccezione del primo mandato per il quale è nominato dal Fondatore, dal Consiglio di Indirizzo fra i suoi membri. Il Presidente dura in carica tre esercizi, ed è rieleggibile.

10.2. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo:

  • presiede il Consiglio d’Indirizzo;
  • redige annualmente una relazione di indirizzo inerente il nuovo esercizio sociale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Indirizzo entro la fine del mese di dicembre;
  • invia copia della relazione di cui al punto precedente al Consiglio di Amministrazione;
  • cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario;
  • cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi.

Art. 11 Il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo

11.1 Il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo può essere eletto dal Consiglio di Indirizzo fra i suoi membri e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest’ultimo.

11.2 In caso di incapacità o impossibilità permanente del Presidente, il Vice Presidente, senza indugio, dovrà convocare il Consiglio di Indirizzo per indire l’elezione del nuovo Presidente.

Qualora non sia stato designato un Vice Presidente, la convocazione è effettuata dal Collegio dei Revisori Legali (o dal Revisore Legale).

Art. 12 Il Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto alternativamente da tre, cinque, sette o nove membri, in conformità con quanto definito dal Consiglio di Indirizzo. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono eletti dal Consiglio di Indirizzo.

12.2 La carica di Consigliere di Amministrazione è incompatibile con quella di Consigliere di Indirizzo.

12.3 I Consiglieri di Amministrazione restano in carica tre esercizi, salvo revoca per giusta causa da parte del Consiglio di Indirizzo, e sono rieleggibili.

12.4 In caso di morte, incapacità, dimissioni o cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo, tempestivamente convocato dal suo Presidente, procederà alla sua sostituzione.

12.5 Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto riservato dal presente Statuto al Consiglio di Indirizzo, ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In Particolare:

  • approva la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull’attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, tenendo conto della relazione approvata dal Consiglio di Indirizzo;
  • nomina il Direttore Generale ai sensi dell’art. 18 del presente Statuto;
  • predispone il progetto di bilancio d’esercizio, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Indirizzo;
  • approva il regolamento di gestione della Fondazione;
  • delibera sui contratti da stipulare nell’interesse della Fondazione, e sulle liti attive e passive, delegando il Presidente del Consiglio di Amministrazione all’esercizio dei relativi adempimenti;
  • delibera in ordine all’accettazione di eredità e donazioni, delegando il Presidente del Consiglio di Amministrazione all’esercizio dei relativi adempimenti;
  • predispone e attua i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione, secondo le direttive del Consiglio di Indirizzo, in particolare secondo la relazione d’indirizzo dallo stesso approvata;
  • delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non apportati al patrimonio della Fondazione;
  • individua i dipartimenti operativi della Fondazione e procede alla nomina dei Responsabili;
  • elegge i componenti della Commissione per le attività Culturali e Scientifiche, determinandone il numero e nominandone il Presidente;
  • delibera su eventuali accordi di collaborazione fra la Fondazione e altri enti o privati, fissandone le condizioni;
  • delibera su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti e/o associazioni di qualsivoglia tipologia, che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;
  • delibera, all’occorrenza, la costituzione di Commissioni Consultive;
  • redige ed aggiorna annualmente una lista contenente tutti i circoli, le associazioni e le istituzioni conduttori e/o comodatari degli immobili di proprietà della Fondazione che compongono l’Assemblea dei Partecipanti; svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

12.6 Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, conferire speciali incarichi ai singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le rispettive attribuzioni e i relativi limiti.

Art. 13 Convocazione e deliberazione del Consiglio d’Amministrazione

13.1 Il Consiglio di Amministrazione si radura almeno una volta l’anno per la predisposizione e l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Indirizzo entro i termini previsti dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce inoltre ogniqualvolta si ritenga opportuno, su iniziativa del Presidente, per richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica, dal Consiglio d’Indirizzo o dal Collegio dei Revisori Legale (o dal Revisore Legale).

13.2 Le adunanze sono convocate dal Presidente. L’avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, la data e l’ora dell’adunanza nonché l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. Il Presidente potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti, alternativamente o cumulativamente tra loro:

  • lettera raccomandata o telegramma inviati a tutti i consiglieri a mezzo servizi postali od equiparati muniti di avviso di ricevimento;
  • lettera semplice, inviata ai consiglieri, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
  • messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i consiglieri.

L’avviso deve essere recapito ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta ed almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni ritenute urgenti. In caso di accertata necessità e urgenza, con l’assenso di tutti i suoi componenti ed all’unanimità, il Consiglio può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.

13.3 Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o in luogo diverso purché nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

13.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la direzione del Presidente o, in mancanza, del Vice Presidente, e designa a maggioranza il Segretario anche al di fuori dei suoi componenti. In caso di impossibilità temporanea del Presidente e del Vice-Presidente, il Consiglio designerà a maggioranza dei presenti il Presidente della riunione.

13.5 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei membri in carica. E’ ammessa la possibilità d’intervento a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audio e video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.

13.6 Le deliberazioni sono assunte tramite voto palese e con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. Gli astenuti non sono considerati voti validi. Tuttavia, nel caso in cui, anche a seguito di astensioni, la votazione dia luogo a parità con un risultato di voti “due a due” o superiore prevale il voto di chi, purché non astenuto, presiede la riunione. Nel caso, invece, in cui, anche a seguito di astensioni, si verifichi un punteggio di voti “uno a uno”, la deliberazione si intende non approvata.

13.7 Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione vengono redatti i relativi verbali, firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario, e trascritti in ordine cronologico su apposito libro.

Art. 14 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

14.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio di Indirizzo. Se il Consiglio di Indirizzo non vi provvede, lo stesso è designato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

14.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale o per i singoli atti.

14.3. Il Presidente:

  • redige annualmente, anche sulla scorta della relazione d’indirizzo approvata dal Consiglio di Indirizzo, una relazione programmatica sull’attività futura della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  • cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
  • in casi di urgenze, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo rettifica da parte di quest’ultimo nella sua prima riunione;
  • esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.

Art. 15 Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

15.1. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

Art. 16 Il Collegio dei Revisori Legali o il Revisore Legale

16.1. Il Collegio dei Revisori Legali è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo.

16.2 E’ prevista la facoltà di nominare il Revisore Legale.

16.3 I membri del Collegio dei Revisori Legali o il Revisore Legale devono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

16.4 Al Consiglio di Indirizzo spetta anche la designazione del Presidente del Collegio dei Revisori Legali.

16.5. Il Collegio dei Revisori Legali o il Revisore Legale vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione ed esercita sia il controllo sull’amministrazione sia il controllo legale.

16.6 Il Collegio dei Revisori Legali o il Revisore Legale:

  • può prendere conoscenza e visione di tutte le documentazioni che ritenga opportuno richiedere, che gli devono essere messe a disposizioni su semplice richiesta;
  • deve pronunciarsi sul Bilancio d’Esercizio redigendo apposita relazione scritta.

16.7 Il Collegio dei Revisori Legali o il Revisore Legale resta in carica tre esercizi, ed i suoi componenti possono essere rieletti. Nella delibera di nomina viene determinato, se previsto, il compenso dei membri del Collegio dei Revisori Legali o del Revisore Legale.

16.8 I componenti del Collegio dei Revisori Legali o il Revisore Legale possono assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

16.9 La carica di Revisore Legale è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.

16.10 Delle adunanze e delle verifiche condotte dal Collegio dei Revisori Legali o dal Revisore Legale vengono redatti relativi verbali e trascritti in ordine cronologico su apposito libro.

Art. 17 La Commissione per le attività Culturali e Scientifiche

17.1 Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire una Commissione per le Attività Culturali e Scientifiche, determinandone il numero dei componenti e le relative funzioni.

17.2 I membri della Commissione per le Attività Culturali e Scientifiche restano in carica per tre anni, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di revocare gli stessi e di modificarne la composizione.

17.3 La Commissione per le Attività Culturali e Scientifiche avrà il compito di sviluppare progetti di studio, potrà inoltre svolgere attività consultiva al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente su specifici temi.

17.4 Il Presidente del Consiglio di Indirizzo e i componenti del Consiglio di Amministrazione possono partecipare ai lavori della stessa Commissione..

Art. 18 Il Direttore Generale

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore Generale, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione, determinandone le competenze e le relative deleghe operative.

18.2 Il Direttore, se nominato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 Commissioni Consultive

19.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga utile, può costituire ed avvalersi, determinandone composizione, compiti, responsabilità e durata, di Commissioni Consultive che svolgano funzioni istruttorie, preparatorie, di coordinamento e supporto tecnico, organizzativo ed operativo a determinare attività del Consiglio stesso.

Art. 20 Emolumenti

20.1 Non sono previsti emolumenti per i componenti gli organi di indirizzo e di amministrazione, salvo il rimborso spese vive sostenute. Per i componenti degli Organi di Controllo potranno essere previsti compensi non superiori ai minimi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 21 Esercizio – Scritture Contabili – Bilancio d’Esercizio

21.1 L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

21.2 Il bilancio d’esercizio della Fondazione dovrà essere redatto e approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale e lo stesso deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

21.3 Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà posticipare l’approvazione del bilancio consuntivo, comunque entro e non oltre il 30 giugno.

Art. 22 Norma finale e devoluzione del patrimonio

22.1 Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, ovvero in caso di mancanza di funzionamento degli organi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere vincolante del Consiglio d’indirizzo, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, delibera lo scioglimento o la trasformazione della Fondazione.

22.2 In caso di scioglimento con la successiva messa in liquidazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto, acquisito il parere vincolante del Consiglio d’indirizzo, ad altri enti o organizzazioni, compresi partiti politici, che abbiano finalità analoghe a quelle della Fondazione o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 Rinvio

23.1 Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o quelle che, in avvenire, saranno emanate in materia di persone giuridiche private ed enti non profit in generale ed operanti nell’ambito istituzionale della Fondazione.

Art. 24 Disposizioni transitorie

24.1 Alla prima elezione dei componenti elettivi del Consiglio di Indirizzo, l’Assemblea dei Circoli elegge 7 (sette) Consiglieri.

24.2 La prima convocazione dell’Assemblea dei Circoli è effettuata entro 30 giorni dall’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’elenco di cui all’art. 12.5.

24.3 I Consiglieri di Amministrazione e i Revisori dei Conti che sono in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie approvate dal Consiglio di Indirizzo il giorno 31/03/2016 proseguono il proprio mandato fino alla scadenza naturale.

24.4 L’incompatibilità della carica di Consigliere di Amministrazione con quella di Consigliere di Indirizzo si applica a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione.


Il nuovo statuto della Fondazione Gritti Minetti è stato approvato dal Consiglio di Indirizzo il 31/03/2017 e con decreto della Regione Lombardia n° 726 del 14/07/2017.